Vai al contenuto
CoMeta APS
  • Home
  • Eventi
    • Fiere – Expo
    • Open Call
  • Interviste e Talk
    • Personaggi
    • Talk, Panel, Eventi
  • News
  • Gallerie Virtuali
  • Premio CoMeta
    • I Edizione
  • Info Utili
    • F.A.Q
    • Guida all’AI Act e articolo 50
  • Chi Siamo
    • L’Associazione
    • 5X1000
    • Supportaci
  • Home
  • Eventi
    • Fiere – Expo
    • Open Call
  • Interviste e Talk
    • Personaggi
    • Talk, Panel, Eventi
  • News
  • Gallerie Virtuali
  • Premio CoMeta
    • I Edizione
  • Info Utili
    • F.A.Q
    • Guida all’AI Act e articolo 50
  • Chi Siamo
    • L’Associazione
    • 5X1000
    • Supportaci

Guida all’AI Act e articolo 50: chatbot, deepfake e contenuti IA, cosa cambia per imprese e PA

L’articolo 50 dell’AI Act è la norma che, dal 2 agosto 2026, obbliga imprese, pubbliche amministrazioni ed enti a essere trasparenti sull’uso dell’intelligenza artificiale: chatbot e agenti devono dichiararsi, i contenuti sintetici vanno marcati, deepfake e testi di interesse pubblico vanno etichettati. Questa guida spiega cosa chiede il Regolamento (UE) 2024/1689, paragrafo per paragrafo, ed è aggiornata al Digital Omnibus, alle Linee guida della Commissione europea, al Codice di buone pratiche e al quadro italiano.

Aggiornata al 10 settembre 2026. Materiale informativo: non costituisce consulenza legale e non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto.

  • In breve, per i vertici
  • L’AI Act in sintesi
  • Il calendario aggiornato
  • Articolo 50, paragrafo per paragrafo
  • Linee guida e Codice di buone pratiche
  • Quali obblighi vi riguardano
  • Casi pratici per settore
  • Il quadro italiano
  • Sanzioni e rischi collaterali
  • Piano d’azione in dieci passi
  • Checklist di conformità
  • Formule pronte all’uso
  • Contratti con i fornitori
  • Errori frequenti e domande
  • Glossario
  • In sintesi
  • Fonti

In breve, per i vertici

Se la vostra organizzazione ha un chatbot sul sito, un assistente vocale al telefono, un agente che scrive email ai clienti, oppure pubblica immagini, video, audio o testi prodotti con l’IA, l’articolo 50 dell’AI Act vi riguarda già oggi.

L’articolo 50 non vieta nulla: impone di dire la verità sull’IA. Le persone devono sapere quando parlano con una macchina, quando sono osservate da sistemi che leggono emozioni o caratteristiche biometriche, e quando un contenuto realistico o un testo informativo è stato generato o manipolato artificialmente.

Il Digital Omnibus non l’ha rinviato. Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato in avanti le regole sull’alto rischio ma ha lasciato al 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza. L’unica proroga riguarda la marcatura tecnica dei contenuti prodotti da sistemi generativi già sul mercato prima di quella data, che slitta al 2 dicembre 2026.

Contano i ruoli, non le dimensioni. Alcuni obblighi gravano su chi fornisce il sistema (chi lo sviluppa o lo mette in servizio con il proprio nome), altri su chi lo usa nella propria attività, il cosiddetto deployer. Le pubbliche amministrazioni sono deployer a tutti gli effetti, e spesso anche fornitori. Non ci sono soglie minime di fatturato o di dipendenti.

La Commissione ha chiarito come leggerlo. Le Linee guida del 20 luglio 2026 e il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA non sono vincolanti, ma sono il riferimento con cui le autorità di vigilanza valuteranno la conformità.

Le sanzioni sono serie. La violazione dell’articolo 50 può costare fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore; per le PMI vale il minore dei due importi. In Italia la vigilanza del mercato spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con competenze settoriali di Garante privacy, Banca d’Italia, Consob e IVASS.

Il lavoro si misura in settimane, non in anni. Inventario dei sistemi, qualificazione del ruolo, testi di avviso, politica di etichettatura, verifica dei fornitori, documentazione. Il piano in dieci passi e la checklist di questa guida sono pensati per essere eseguiti così come sono.

L’AI Act in sintesi

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento; gli Stati devono però designare le autorità competenti, disciplinare le sanzioni e adeguare il diritto interno. L’Italia lo ha fatto con la legge 132/2025 e con i decreti legislativi attuativi.

Che cosa regola

Il regolamento distingue due oggetti. Il sistema di IA è, in sostanza, un sistema automatizzato che opera con un certo grado di autonomia e che, a partire dagli input ricevuti, deduce come generare output come previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali. Il modello di IA per finalità generali (GPAI) è il “motore” addestrato su grandi quantità di dati e utilizzabile per molti compiti diversi, come i grandi modelli linguistici. L’articolo 50 si applica ai sistemi: colpisce quindi anche chi costruisce applicazioni, assistenti o servizi su modelli di terzi.

L’approccio basato sul rischio

Gli obblighi crescono con il rischio. I livelli non sono alternativi: uno stesso sistema può essere ad alto rischio e, insieme, soggetto agli obblighi di trasparenza dell’articolo 50.

LivelloChe cosa comprendeDa quando
Rischio inaccettabile (art. 5)Pratiche vietate: manipolazione subliminale o sfruttamento di vulnerabilità, social scoring, previsione di reati basata solo sulla profilazione, raccolta indiscriminata di immagini facciali dal web, riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione (salvo motivi medici o di sicurezza), categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili, identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici a fini di polizia salvo eccezioni. L’Omnibus aggiunge il divieto di generare contenuti intimi non consensuali e materiale pedopornografico.2 febbraio 2025; nuovi divieti dal 2 dicembre 2026
Alto rischio (art. 6, Allegati I e III)Sistemi usati in occupazione e selezione del personale, istruzione, credito, accesso a servizi essenziali, infrastrutture critiche, giustizia, migrazione, oppure integrati in prodotti regolati come dispositivi medici, macchine e giocattoli. Richiedono gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione, sorveglianza umana, valutazione di conformità.2 dicembre 2027 (Allegato III); 2 agosto 2028 (Allegato I)
Rischio di trasparenza (art. 50)Sistemi che interagiscono con le persone, generano contenuti sintetici, riconoscono emozioni o categorizzano biometricamente, producono deepfake o testi informativi. È l’obbligo che tocca il numero più alto di organizzazioni.2 agosto 2026
Rischio minimoFiltri antispam, manutenzione predittiva, videogiochi e simili. Nessun obbligo specifico oltre all’alfabetizzazione del personale.—

A parte stanno i modelli GPAI, con obblighi propri dal 2 agosto 2025 (documentazione tecnica, politica sul diritto d’autore, sintesi dei dati di addestramento) e obblighi rafforzati per i modelli con rischio sistemico. Riguardano i grandi sviluppatori di modelli, non chi li usa.

Chi è chi: i ruoli

Individuare il proprio ruolo per ciascun sistema è il primo passo di qualsiasi analisi, perché l’articolo 50 distribuisce gli obblighi proprio in base al ruolo.

RuoloChi èEsempi
Fornitore (provider)Chi sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a pagamento o gratuitamente. “Mettere in servizio” include l’uso per sé.Software house che vende un generatore di immagini; banca che si fa sviluppare un assistente virtuale e lo pubblica sulla propria app; Comune che realizza il proprio chatbot per l’URP.
Deployer (utilizzatore)Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che usa un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo l’uso personale non professionale.Azienda che usa uno strumento generativo per le campagne; redazione che produce testi con l’IA; ente che installa telecamere con analisi delle emozioni.
ImportatoreSoggetto stabilito nell’UE che immette sul mercato un sistema di un fornitore extra-UE.Distributore italiano esclusivo di una piattaforma statunitense.
DistributoreAltro soggetto della catena che mette a disposizione il sistema senza esserne fornitore o importatore.Rivenditore o marketplace di software.
Rappresentante autorizzatoSoggetto nell’UE incaricato per iscritto da un fornitore extra-UE.Società che rappresenta un fornitore estero presso le autorità.

Attenzione al doppio ruolo

Un’organizzazione che integra un modello di terzi (via API) in un proprio assistente e lo mette a disposizione di clienti o cittadini con il proprio nome è, di regola, fornitore di quel sistema ai fini dell’articolo 50, e al tempo stesso deployer. Se invece usa una piattaforma SaaS di un fornitore che resta titolare del sistema, i confini dipendono dalla configurazione e dal contratto: chiariteli per iscritto.

Ambito territoriale

L’AI Act si applica ai fornitori che immettono sistemi sul mercato dell’UE ovunque siano stabiliti, ai deployer stabiliti nell’UE, e anche a fornitori e deployer extra-UE quando l’output del sistema è utilizzato nell’Unione. Un’azienda italiana che usa uno strumento americano è deployer soggetta alle regole; il fornitore americano è a sua volta soggetto per ciò che immette nel mercato europeo.

Che cosa resta fuori

Sono esclusi i sistemi usati esclusivamente per finalità militari, di difesa o di sicurezza nazionale; quelli sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca scientifica; l’uso puramente personale e non professionale. I sistemi rilasciati con licenza libera e open source sono esclusi solo se non ricadono nelle pratiche vietate, nell’alto rischio o proprio nell’articolo 50: l’open source non esonera dagli obblighi di trasparenza.

Due obblighi già in vigore per tutti

Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4). Dal 2 febbraio 2025 fornitori e deployer devono occuparsi della competenza del personale che usa o gestisce sistemi di IA. Il Digital Omnibus ne ha attenuato la formulazione: oggi si chiede di adottare misure che sostengano lo sviluppo dell’alfabetizzazione, senza garantire un livello specifico per ogni singola persona. Resta un obbligo, e resta la base su cui si innestano le procedure dell’articolo 50.

Pratiche vietate (art. 5). Prima di progettare un’informativa, verificate che l’uso sia lecito. Informare correttamente le persone non rende legittimo un sistema vietato: il caso tipico è il riconoscimento delle emozioni dei dipendenti o degli studenti.

Il calendario aggiornato

Il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus sull’IA, è stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 24 luglio ed è entrato in vigore il 27 luglio 2026. Ha ridisegnato le date di applicazione. Ecco la sequenza completa, con i passaggi italiani.

DataChe cosa succede
1 agosto 2024Entrata in vigore dell’AI Act.
2 febbraio 2025Applicabili le disposizioni generali, l’obbligo di alfabetizzazione (art. 4) e i divieti (art. 5).
2 agosto 2025Obblighi per i fornitori di modelli GPAI, governance europea, designazione delle autorità nazionali, regime sanzionatorio.
10 ottobre 2025In vigore la legge italiana 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale.
10 giugno 2026La Commissione finalizza il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA.
20 luglio 2026La Commissione pubblica le Linee guida definitive sull’articolo 50, con FAQ e scheda informativa.
27 luglio 2026Entra in vigore il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744).
2 agosto 2026Applicabile l’articolo 50. Le autorità di vigilanza hanno pieni poteri; la Commissione può sanzionare i fornitori di modelli GPAI.
4 agosto 2026Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva i due decreti legislativi italiani di adeguamento all’AI Act.
2 dicembre 2026Termine per la marcatura (art. 50, par. 2) dei sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026. Applicabili i nuovi divieti su contenuti sessuali non consensuali e materiale pedopornografico generati con IA.
2 febbraio 2027Per i firmatari del Codice: interoperabilità dei meccanismi di rilevazione delle filigrane digitali.
2 agosto 2027Adeguamento dei modelli GPAI immessi prima del 2 agosto 2025; termine per gli spazi di sperimentazione normativa nazionali.
2 dicembre 2027Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III (lavoro, istruzione, credito, servizi essenziali e altri).
2 agosto 2028Obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolati (Allegato I).
2 agosto 2030Termine ultimo per i sistemi ad alto rischio già in uso destinati alle autorità pubbliche.

Nessuna retroattività. Secondo le Linee guida, i contenuti generati (par. 2) o pubblicati (par. 4) prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati a posteriori. È però buona pratica etichettare i contenuti ancora in uso attivo, come campagne in corso o pagine istituzionali aggiornate.

Articolo 50, paragrafo per paragrafo

L’articolo 50 si legge come una norma sola, ma contiene quattro obblighi distinti, rivolti a due destinatari diversi, più alcune regole comuni. Uno stesso sistema può farne scattare più di uno contemporaneamente: un avatar che parla con i clienti usando la voce clonata di un testimonial attiva il par. 1, il par. 2 e potenzialmente il par. 4.

ParagrafoChi è obbligatoChe cosa deve fareDa quando
Par. 1FornitoreProgettare i sistemi che interagiscono con persone in modo che queste sappiano di parlare con un’IA2 agosto 2026
Par. 2FornitoreMarcare in formato leggibile dalle macchine gli output sintetici (audio, immagini, video, testo)2 agosto 2026; 2 dicembre 2026 per i sistemi già sul mercato
Par. 3DeployerInformare le persone esposte a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica2 agosto 2026
Par. 4DeployerDichiarare i deepfake e i testi generati pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico2 agosto 2026
Par. 5EntrambiInformazioni chiare, distinguibili, accessibili, al più tardi alla prima interazione o esposizione2 agosto 2026
Par. 6 e 7—Rapporto con altre norme; codici di buone pratiche e atti di esecuzione della Commissione—

Paragrafo 1: dire alle persone che stanno interagendo con un’IA

In parole semplici. Chi fornisce un sistema destinato a interagire direttamente con persone fisiche deve progettarlo in modo che queste sappiano di avere a che fare con un sistema di IA, a meno che non sia già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto del contesto.

Destinatario: fornitore del sistema. Applicazione: 2 agosto 2026. Eccezioni: interazione evidente; sistemi autorizzati per legge a fini di contrasto dei reati.

Che cosa rientra

  • Chatbot su siti, app, WhatsApp e social, compresi quelli per assistenza clienti, prenotazioni, URP e sportelli digitali.
  • Assistenti vocali, risponditori telefonici e voicebot con voce sintetica o clonata.
  • Agenti di IA che scrivono email, messaggi o fanno telefonate per conto di un’organizzazione o di una persona, anche all’interno di architetture multi-agente.
  • Avatar digitali, assistenti integrati nei prodotti, bot che commentano o rispondono sui social.

Come le Linee guida leggono le parti difficili

L’eccezione “è evidente” è stretta. Il metro è il pubblico reale e prevedibile del sistema, non un utente esperto in astratto. Il fatto che tutti sappiano che l’IA esiste non basta. L’esempio tipico in cui l’eccezione può valere è l’assistente di programmazione usato da sviluppatori professionisti; se tra gli utenti prevedibili ci sono minori, anziani o persone con disabilità, l’asticella si alza ulteriormente.

Gli agenti devono dire due cose: che sono artificiali e per conto di chi agiscono. Un agente che scrive a un fornitore per negoziare una consegna deve rendere chiaro sia di essere un’IA sia quale azienda o persona rappresenta.

Non basta: una clausola nei termini di servizio o nella privacy policy; un’informazione leggibile solo dalle macchine; una formula generica come “assistente” o “questo servizio usa modelli linguistici”. L’informazione deve essere percepibile nel contesto dell’interazione, fin dal primo contatto e, nei contesti più delicati (minori, persone fragili, sanità, finanza, questioni legali), anche con richiami periodici.

Soluzioni efficaciSoluzioni insufficienti
Messaggio di apertura esplicito nella chatNome umano senza alcuna indicazione (“Giulia”)
Etichetta persistente accanto al nome dell’assistenteAvviso solo nei termini d’uso
Annuncio vocale all’inizio della chiamataIcona ambigua senza testo
Firma in calce ai messaggi scritti da agentiInformazione nei soli metadati
Richiamo quando la conversazione tocca temi sensibiliAvviso che scompare dopo pochi secondi

Se siete deployer di un chatbot di terzi. L’obbligo formale è del fornitore, ma voi controllate l’interfaccia. Non disattivate né nascondete l’avviso, verificate che sia presente in tutte le lingue e su tutti i canali, e fatevi garantire contrattualmente la conformità. Se personalizzate il sistema e lo mettete in servizio a vostro nome, l’obbligo diventa vostro.

Paragrafo 2: marcare i contenuti sintetici in modo rilevabile dalle macchine

In parole semplici. Chi fornisce sistemi di IA, compresi quelli per finalità generali, che generano audio, immagini, video o testo sintetici deve garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nei limiti di quanto tecnicamente fattibile.

Destinatario: fornitore di sistemi generativi. Applicazione: 2 agosto 2026 per i nuovi sistemi; 2 dicembre 2026 per quelli già sul mercato. Eccezioni: editing assistivo standard; nessuna alterazione sostanziale; contrasto dei reati.

È l’obbligo più tecnico, e l’unico pensato per le macchine anziché per le persone: serve a far sì che piattaforme, motori di ricerca, redazioni e verificatori possano riconoscere automaticamente un contenuto sintetico. Riguarda anche strumenti monofunzione (un clonatore di voce, un generatore di foto prodotto) e le applicazioni costruite su modelli di terzi.

Che cosa resta fuori

  • Funzioni assistive di editing standard e interventi che non alterano sostanzialmente l’input o il suo significato: correzione grammaticale e ortografica, conversione di formato, ritagli minori.
  • Sistemi che si limitano a riordinare contenuti esistenti, come playlist o sistemi di raccomandazione.
  • Output non destinati a essere percepiti o valutati da persone o privi di rischio di inganno: output brevissimi (singole parole, didascalie, etichette di dati), codice sorgente, comunicazioni tra macchine, output intermedi in cicli chiusi di progettazione e produzione industriale.

Che cosa chiede il Codice di buone pratiche

La Commissione riconosce che oggi nessuna singola tecnica soddisfa da sola i requisiti del regolamento. Per questo il Codice chiede un approccio a più livelli.

  • Almeno due tecniche leggibili dalle macchine per audio, immagini, video e testo: per esempio metadati firmati digitalmente e a prova di manomissione, combinati con una filigrana (watermark) impercettibile. Standard aperti come le Content Credentials della coalizione C2PA sono un esempio diffuso di metadati firmati.
  • Una sola tecnica basta per il testo libero, che non può contenere metadati, e per i sistemi integrati in prodotti fisici chiusi da cui l’output non può uscire.
  • Testi brevi esenti dalla filigrana: sotto i 200 token, circa 150 parole, soglia destinata a scendere con il progresso tecnologico.
  • Divieto contrattuale di rimuovere i metadati, da inserire nei termini d’uso.
  • Un meccanismo di rilevazione messo a disposizione in linea di principio gratuitamente, con accesso sempre libero per autorità, forze dell’ordine, media, fact-checker, ricercatori e società civile. I fornitori con meno di un milione di utenti mensili possono chiedere un contributo proporzionato per richieste massive.
  • Interoperabilità dei rilevatori entro il 2 febbraio 2027, così che un contenuto possa essere verificato senza interrogare uno per uno i sistemi di ciascun fornitore.

Il tallone d’Achille è la vostra pipeline. Molti CMS, strumenti di compressione, piattaforme social e software di editing eliminano i metadati durante il caricamento o l’esportazione. Se siete fornitori, testate la robustezza della marcatura lungo i percorsi reali dei contenuti. Se siete deployer, verificate che i vostri flussi non cancellino la marcatura del fornitore: rimuoverla contraddice le condizioni d’uso e indebolisce la vostra posizione.

Paragrafo 3: informare chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica

In parole semplici. Chi usa un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte del suo funzionamento e trattare i dati personali nel rispetto del GDPR e delle altre norme applicabili.

Destinatario: deployer. Applicazione: 2 agosto 2026. Eccezioni: sistemi consentiti per legge a fini di contrasto dei reati.

Un sistema di riconoscimento delle emozioni identifica o deduce emozioni o intenzioni di una persona a partire dai suoi dati biometrici (volto, voce, postura, battito). Un sistema di categorizzazione biometrica assegna le persone a categorie, come fascia d’età o genere, sulla base di dati biometrici. Un’analisi del sentiment sul testo scritto da un cliente non è biometrica e non rientra nel par. 3; la stessa analisi condotta sul tono della voce sì.

Prima di informare, verificate che l’uso sia lecito

L’informativa non rende legittimo un sistema. L’articolo 5 vieta dal 2 febbraio 2025 il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione (salvo motivi medici o di sicurezza) e la categorizzazione biometrica per dedurre origine etnica, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita od orientamento sessuale. Molti altri usi sono classificati ad alto rischio (Allegato III) e ne seguiranno gli obblighi dal 2 dicembre 2027. In ogni caso servono una base giuridica ai sensi dell’art. 9 GDPR per i dati biometrici e, quasi sempre, una valutazione d’impatto. In Italia, per i dispositivi che possono controllare i lavoratori, resta fermo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Come informare

Al più tardi al momento della prima esposizione, per iscritto, oralmente o con icone standardizzate: cartelli all’ingresso di un negozio o di un’area, avviso sonoro prima dell’analisi vocale in una chiamata, schermata iniziale in un’app. L’informativa AI Act va coordinata con quella privacy degli articoli 13 e 14 GDPR, ma deve restare immediatamente percepibile e non annegata in un documento lungo.

Paragrafo 4: dichiarare i deepfake e i testi generati su questioni di interesse pubblico

In parole semplici. Chi usa un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve rendere noto che il contenuto è artificiale. Chi usa un sistema di IA per generare o manipolare testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve fare altrettanto, salvo che il testo sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e qualcuno ne detenga la responsabilità editoriale.

Destinatario: deployer che genera e diffonde. Applicazione: 2 agosto 2026. Eccezioni: regime attenuato per opere artistiche, satiriche e di finzione; revisione editoriale per i testi; contrasto dei reati.

Primo obbligo: i deepfake

Per l’AI Act è un deepfake un’immagine, un audio o un video generato o manipolato dall’IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentico o veritiero. Le Linee guida chiariscono tre punti decisivi.

  • Il test è oggettivo: non serve l’intenzione di ingannare.
  • Il fotorealismo non è decisivo: conta che il soggetto sia plausibilmente reale. Rientrano attori generati o ringiovaniti digitalmente, repliche digitali di persone, luoghi reali ricostruiti; restano fuori i contenuti palesemente fantastici che nessun pubblico prenderebbe per veri.
  • La marcatura del fornitore non basta: la filigrana invisibile del par. 2 non adempie l’obbligo del deployer, che deve etichettare in modo percepibile dalle persone.

Opere artistiche, creative, satiriche o di finzione. Quando il deepfake fa parte di un’opera evidentemente artistica, creativa, satirica o di finzione, basta segnalare l’esistenza del contenuto generato in modo appropriato, senza ostacolare la fruizione dell’opera: per esempio nei titoli di coda, nella descrizione, in una nota iniziale discreta. Non date per scontato che una campagna pubblicitaria benefici di questa attenuazione: la natura “evidentemente” artistica o satirica va valutata caso per caso, e in caso di dubbio conviene etichettare in modo pieno.

Secondo obbligo: i testi di interesse pubblico

L’obbligo scatta quando il testo è pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Le Linee guida intendono queste ultime in senso ampio: politica, pubblica amministrazione, giustizia, salute pubblica, sicurezza dei consumatori, ambiente, sviluppi finanziari, scientifici e culturali aperti al dibattito pubblico. Conta anche lo scopo di chi pubblica, non solo il contenuto.

Di regola rientranoDi regola non rientrano
Comunicati stampa e notizie istituzionaliNarrativa e testi di finzione
Articoli giornalistici e newsletter informativeSchede e descrizioni di prodotto
Guide pubbliche su salute, sicurezza, fisco, dirittiRisposte di un chatbot visibili solo a chi le chiede
Report pubblicati su temi economici o ambientaliComunicazioni interne non pubblicate

L’eccezione della responsabilità editoriale ha una soglia alta. Serve una revisione sostanziale da parte di una persona competente, non una correzione ortografica né un’approvazione di facciata; deve esserci una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità editoriale; ogni intervento sostanziale dell’IA dopo l’approvazione fa venir meno l’esenzione. Il Codice chiede flussi di lavoro documentati: non basta affermare che la revisione c’è stata.

Come etichettare

Secondo il Codice, l’etichetta deve essere riconoscibile subito, senza che l’utente debba cliccare o passare il mouse; restare visibile per un tempo sufficiente; essere incorporata nel contenuto quando possibile, così da seguirlo se viene condiviso; essere percepibile alla prima esposizione. La Commissione ha finalizzato tre icone UE: per i contenuti interamente generati, per quelli modificati con l’IA, e un’icona di base con un secondo livello interattivo di dettaglio. Per l’audio senza componente visiva serve un avviso sonoro.

FormatoBuona pratica di etichettatura
ImmagineIcona UE o dicitura sovrimpressa sull’immagine, non solo nella didascalia; ripetuta nel testo alternativo per l’accessibilità.
VideoEtichetta all’inizio e, per contenuti lunghi o fruiti a metà (reel, dirette, clip riprese), anche in modo persistente o ricorrente.
Audio e podcastAvviso sonoro in apertura e ripetuto a intervalli, più indicazione nella descrizione dell’episodio.
TestoNota ben visibile all’inizio del testo, non soltanto in fondo alla pagina o nei crediti.
Opere creativeNota nei titoli, nei crediti o nella descrizione, in modo che non interferisca con l’opera.

Un esempio italiano: gli spot istituzionali

Con la circolare n. 1/2026 del 16 luglio 2026, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio ha regolato gli spot delle amministrazioni centrali trasmessi negli spazi gratuiti RAI. L’uso esclusivo dell’IA è ammesso solo per spot in grafica, animazione o con materiale di repertorio, oppure in post-produzione di riprese con attori reali; in questi casi va apposta in sovrimpressione la dicitura “Realizzato con contributo IA”, visibile per almeno 7 secondi dall’inizio. Sono esclusi del tutto voci e attori generati con l’IA. È un buon riferimento anche per enti non vincolati dalla circolare.

Paragrafo 5: come e quando informare

Le informazioni dei paragrafi da 1 a 4 vanno fornite in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e devono rispettare i requisiti di accessibilità applicabili.

  • Chiaro e distinguibile: linguaggio semplice, nella lingua dell’utente, graficamente separato dal resto del contenuto.
  • Prima interazione o esposizione: all’apertura della chat, all’inizio della telefonata, al primo fotogramma del video. Un solo avviso iniziale può non bastare quando le persone arrivano a contenuto già avviato.
  • Accessibile: testo leggibile dagli screen reader, contrasto adeguato, alternative sonore o visive. Per le pubbliche amministrazioni valgono anche la legge 4/2004 e le linee guida AgID sull’accessibilità; per molti servizi privati il d.lgs. 82/2022 che recepisce l’European Accessibility Act.

Paragrafi 6 e 7: rapporto con le altre norme e strumenti di attuazione

Par. 6. Gli obblighi dell’articolo 50 si sommano a quelli per i sistemi ad alto rischio e non pregiudicano gli altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto europeo o nazionale. Restano applicabili l’informativa privacy e le regole sulle decisioni automatizzate del GDPR (artt. 13, 14, 15 e 22), il Digital Services Act per le piattaforme, il Codice del consumo sulle pratiche commerciali ingannevoli e, in Italia, le norme della legge 132/2025 su sanità, lavoro, professioni e pubblica amministrazione.

Par. 7. L’Ufficio europeo per l’IA incoraggia codici di buone pratiche per rilevazione ed etichettatura dei contenuti; la Commissione può approvarli con atti di esecuzione o, se li ritiene inadeguati, fissare regole comuni. È la base giuridica del Codice descritto nella sezione successiva.

Linee guida e Codice di buone pratiche

Due documenti completano la cornice dell’articolo 50. Nessuno dei due è vincolante, e solo la Corte di giustizia può interpretare il regolamento in modo autoritativo. Ma sono il riferimento con cui l’Ufficio per l’IA e le autorità nazionali leggeranno la norma.

Le Linee guida della Commissione (20 luglio 2026)

Frutto di due consultazioni pubbliche e di una bozza pubblicata a maggio, spiegano ciascuno dei quattro obblighi con esempi, delimitano le eccezioni e chiariscono i ruoli di fornitori e deployer. Sono accompagnate da una comunicazione di approvazione, da FAQ pubbliche e da una scheda di sintesi. La Commissione le terrà sotto revisione: conviene verificarne periodicamente gli aggiornamenti.

Il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA

Finalizzato il 10 giugno 2026 e valutato adeguato dalla Commissione e dal Comitato europeo per l’IA, copre i paragrafi 2, 4 e 5. È diviso in una parte per i fornitori (marcatura, rilevazione, interoperabilità) e una per i deployer (etichettatura, icone UE, processi interni, formazione, meccanismi di segnalazione e correzione). Ogni impegno è qualificato come obbligatorio per i firmatari, raccomandato o facoltativo. Al 31 luglio 2026 lo avevano sottoscritto circa 190 organizzazioni.

Perché aderireChe cosa comporta
È la via più lineare e riconosciuta in tutta l’UE per dimostrare la conformitàImpegni concreti che vanno oltre la lettera della norma, come il rilevatore gratuito
Riduce le richieste di informazioni delle autoritàScadenze proprie, come l’interoperabilità entro febbraio 2027
Offre un metodo già strutturato per processi e documentazioneChi non aderisce deve dimostrare con altri mezzi, di solito un’analisi degli scostamenti rispetto al Codice, che le proprie misure sono adeguate

Consiglio pratico. Anche se non firmate il Codice, usatelo come lista di controllo: allineare le vostre procedure ai suoi impegni, e documentarlo, è il modo più semplice per reggere a un’ispezione.

Quali obblighi vi riguardano

Usate questa tabella per un sistema alla volta: un chatbot, uno strumento generativo, un impianto di videoanalisi. Individuate la riga che descrive che cosa fa il sistema e la colonna che corrisponde al vostro ruolo. Se integrate un modello di terzi in un servizio a vostro nome, leggete entrambe le colonne. È un orientamento iniziale, non una valutazione legale.

Il sistema…Se siete fornitoriSe siete deployer
Dialoga direttamente con persone (chat, voce, telefonate, email o messaggi inviati da agenti)Par. 1, obbligo diretto. Avviso al primo contatto che si tratta di un’IA; gli agenti indicano anche per conto di chi agiscono. Motivate per iscritto l’eventuale uso dell’eccezione “interazione evidente”.Obbligo del fornitore, da verificare: avviso presente su tutti i canali e in tutte le lingue, mai disattivato, garantito nel contratto. Se lo avete personalizzato e messo in servizio a vostro nome, siete voi il fornitore.
Genera o modifica testo, immagini, audio o videoPar. 2, obbligo diretto. Marcatura con almeno due tecniche (una per il testo libero), test di robustezza, rilevatore, divieto di rimozione dei metadati nei termini d’uso. Scadenza: già in vigore per i sistemi nuovi, 2 dicembre 2026 per quelli sul mercato prima del 2 agosto 2026.Obbligo del fornitore: chiedete quali tecniche usa e verificate che CMS, editing e canali di pubblicazione non eliminino metadati e filigrane.
Rileva emozioni o classifica le persone in base a dati biometriciFornite ai clienti istruzioni e materiali pronti (testi, icone) e verificate che il sistema non sia progettato per usi vietati dall’art. 5 o ad alto rischio.Par. 3, obbligo diretto. Informativa alla prima esposizione con cartelli, avvisi o icone. Prima ancora, verificate la liceità (art. 5), la base giuridica GDPR e la valutazione d’impatto.
Viene usato per pubblicare immagini, audio o video realistici di persone, luoghi o eventi plausibilmente realiOffrite strumenti che rendano semplice l’etichettatura, come incoraggia il Codice.Par. 4, obbligo diretto. Etichetta visibile senza interazione, incorporata nel contenuto; avviso sonoro per l’audio. Per opere evidentemente artistiche o satiriche basta una segnalazione discreta.
Viene usato per pubblicare testi che informano il pubblico su temi di interesse pubblicoInformate i clienti dei loro obblighi nella documentazione del prodotto.Par. 4, obbligo diretto. Dichiarazione visibile, salvo revisione umana sostanziale e documentata da parte di chi ha la responsabilità editoriale.
In ogni casoPar. 5 (informazioni chiare, accessibili, tempestive) e artt. 4 e 5 (alfabetizzazione e verifica dei divieti).Par. 5 e artt. 4 e 5, compresi i divieti in vigore dal 2 dicembre 2026.

Preferite rispondere a qualche domanda? Lo strumento qui sotto fa la stessa selezione in modo guidato.

Strumento di autovalutazione. Rispondete per un sistema alla volta. Il risultato è un orientamento iniziale, non una valutazione legale.

Qual è il vostro ruolo rispetto a questo sistema?
Che cosa fa il sistema? Selezionate tutte le voci pertinenti
Il sistema era già sul mercato o in servizio prima del 2 agosto 2026?

Il vostro risultato

Selezionate un ruolo e almeno una funzione.

Casi pratici per settore

La tabella riassume le situazioni più comuni. Le indicazioni valgono come punto di partenza: il ruolo effettivo e le eccezioni vanno verificati caso per caso.

SettoreSituazioneObblighiCosa fare
E-commerce e servizio clientiChatbot sul sito o su WhatsApp per ordini e resiPar. 1Avviso in apertura, nome dell’assistente accompagnato da “assistente virtuale IA”, passaggio a operatore umano ben visibile.
Foto di prodotto con modelle o modelli generati con l’IAPar. 4Una persona plausibilmente reale rende l’immagine un potenziale deepfake: etichetta visibile. Valutare anche il Codice del consumo.
Descrizioni di prodotto scritte con l’IADi regola nessunoNon sono testi di interesse pubblico. Restano valide le regole su correttezza e veridicità delle informazioni commerciali.
Banche e assicurazioniVoicebot o assistente in app per operazioni e consulenza di basePar. 1Annuncio vocale all’inizio della chiamata, richiami quando si parla di investimenti o sinistri. Coordinarsi con le aspettative di Banca d’Italia, IVASS e Consob.
Analisi del tono della voce dei clienti al call centerPar. 3Informativa prima dell’analisi, base giuridica GDPR, valutazione d’impatto. Se applicata agli operatori, rischio di divieto (luogo di lavoro).
Articoli di mercato e newsletter pubbliche generati con l’IAPar. 4Etichetta, oppure revisione sostanziale documentata da parte di un responsabile editoriale.
SanitàChatbot di orientamento, prenotazione o triagePar. 1Avviso rafforzato e richiami periodici; chiarire che non sostituisce il medico. L’art. 7 della legge 132/2025 riconosce il diritto del paziente a essere informato sull’uso dell’IA.
Campagne di prevenzione con testi o video generatiPar. 4La salute pubblica è interesse pubblico: etichettare o documentare la revisione editoriale. Medici o pazienti sintetici: etichetta visibile.
Pubblica amministrazioneAssistente virtuale dell’URP, dello sportello tributi o dell’anagrafePar. 1L’ente è di norma fornitore e deployer. Avviso, precisazione che le risposte hanno valore informativo, rinvio agli atti ufficiali. Coerenza con l’art. 14 della legge 132/2025.
Comunicati stampa, notizie sul sito, post istituzionali prodotti con l’IAPar. 4Revisione dell’ufficio stampa o comunicazione con responsabile identificato e workflow documentato; altrimenti etichetta.
Spot e video istituzionaliPar. 4Per le amministrazioni centrali sugli spazi RAI vale la circolare DIE n. 1/2026; per gli altri enti è un modello utile.
Media ed editoriaArticoli redatti con il supporto dell’IAPar. 4L’eccezione editoriale richiede revisione reale da parte di giornalisti competenti e tracciabilità. Nessun intervento IA sostanziale dopo il visto.
Immagini illustrative realistiche, voce sintetica dello speakerPar. 4L’eccezione editoriale vale solo per i testi: immagini, audio e video realistici vanno comunque etichettati.
Cultura, associazioni ed eventiLocandine, video promozionali o ricostruzioni storiche con volti, voci o luoghi realistici generati con l’IAPar. 4Etichetta visibile; per opere evidentemente artistiche basta una nota nei crediti o nella descrizione. Consenso delle persone ricreate digitalmente.
Marketing e agenzieTestimonial virtuali, voci clonate, ambientazioni ricostruitePar. 4Etichetta visibile. Nei contratti chiarire chi etichetta, chi approva e chi risponde. Consenso della persona per le repliche digitali.
Risorse umaneChatbot per candidati e dipendentiPar. 1Avviso; informare i lavoratori sull’uso dell’IA come richiede l’art. 11 della legge 132/2025.
Analisi delle emozioni nei videocolloquiArt. 5Rischio concreto di pratica vietata (luogo di lavoro). Sospendere e fare un’analisi legale. Lo screening dei curricula è alto rischio dal 2 dicembre 2027.
Scuola e universitàTutor virtuali e assistenti per gli studentiPar. 1Soglia più alta con i minori: avviso esplicito e ripetuto. Sotto i 14 anni la legge 132/2025 richiede il consenso dei genitori.
Sorveglianza degli esami con analisi delle emozioniArt. 5Vietata negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza.
Retail fisicoTelecamere che stimano età, genere o reazioni dei visitatoriPar. 3Cartelli prima dell’area, informativa GDPR, valutazione d’impatto, verifica dei divieti. Se riguarda il personale, rischio di divieto e Statuto dei lavoratori.
IndustriaGenerazione di progetti, simulazioni e varianti in cicli chiusi di sviluppoDi regola nessunoGli output intermedi in ambienti chiusi sono fuori dal par. 2. Un assistente vocale per gli operatori può invece ricadere nel par. 1.
Software house e startupGeneratori di immagini, voce, video o testo venduti a terziPar. 1 e 2Marcatura a più livelli, rilevatore, termini d’uso che vietano la rimozione dei metadati, valutazione di adesione al Codice. Strumenti di etichettatura per i clienti.

Il quadro italiano

La legge 132/2025

La legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre e in vigore dal 10 ottobre 2025, è stata la prima legge nazionale organica sull’IA in Europa. Si applica in coerenza con l’AI Act, che prevale, e disciplina gli aspetti che il regolamento lascia agli Stati. Per chi deve adeguarsi all’articolo 50, contano soprattutto queste norme.

  • Autorità (art. 20). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l’autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico con le istituzioni europee; l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è l’autorità di notifica. Restano ferme le competenze di Garante privacy, Banca d’Italia, Consob e IVASS nei rispettivi ambiti.
  • Sanità (art. 7). Il paziente ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di IA; la decisione resta al medico.
  • Lavoro (art. 11). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori dell’utilizzo dell’IA, nei casi e con le modalità già previsti per i sistemi automatizzati.
  • Professioni intellettuali (art. 13). L’IA può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, e il professionista deve informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, dei sistemi utilizzati.
  • Pubblica amministrazione (art. 14). L’IA serve a migliorare efficienza e qualità dei servizi, garantendo conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell’uso; decisione e responsabilità restano alla persona che adotta il provvedimento.
  • Minori (art. 4). Sotto i 14 anni l’accesso alle tecnologie di IA richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Deepfake dannosi (art. 612-quater del codice penale). È reato cagionare un danno ingiusto a una persona diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità, con reclusione da uno a cinque anni. L’etichetta dell’articolo 50 non rende lecito un deepfake diffamatorio o non consensuale.
  • Diritto d’autore. Sono protette le opere frutto dell’ingegno umano, anche se create con l’ausilio dell’IA; la legge ha inoltre disciplinato l’estrazione di testo e dati.

I decreti legislativi di adeguamento

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi attuativi. Il primo (atto del Governo n. 421) disciplina i poteri delle autorità nazionali, vigilanza, ispezioni, procedimenti sanzionatori, spazi di sperimentazione e formazione, con disposizioni su lavoro e pubblica amministrazione. Il secondo (atto del Governo n. 418) riguarda l’uso dell’IA nelle attività di polizia, con limiti stringenti al riconoscimento biometrico, e la responsabilità civile e penale, compresi obblighi di esibizione delle prove a carico delle imprese e un nuovo reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA.

Da verificare. Controllate la pubblicazione dei due decreti in Gazzetta Ufficiale e la loro data di entrata in vigore, e leggete i testi definitivi: durante l’iter e con i pareri del Garante privacy alcune disposizioni possono essere cambiate rispetto agli schemi di giugno.

Normative regionali

Alcune regioni, come Sardegna e Toscana, hanno approvato proprie leggi sull’IA. Sono soprattutto norme di promozione e indirizzo dell’azione regionale: la legge toscana, per esempio, dichiara di non creare nuovi obblighi per chi sviluppa o usa sistemi di IA. Gli enti del territorio dovrebbero comunque conoscerle, perché orientano bandi, progetti e servizi pubblici.

Sanzioni e rischi collaterali

L’articolo 99 dell’AI Act fissa i massimali delle sanzioni amministrative pecuniarie. Gli Stati membri definiscono le regole di dettaglio e decidono se e in che misura applicarle alle autorità pubbliche.

ViolazioneMassimale
Pratiche vietate (art. 5), inclusi i nuovi divieti dal 2 dicembre 202635 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore
Obblighi di trasparenza (art. 50) e altri obblighi di operatori e organismi notificati15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità7,5 milioni di euro o 1% del fatturato mondiale annuo, se superiore

Per le PMI, start-up comprese, si applica il minore tra i due importi; l’Omnibus ha esteso diverse agevolazioni anche alle imprese a media capitalizzazione (small mid-caps), per cui conviene verificare il testo consolidato. Nel determinare l’importo l’autorità tiene conto di natura, gravità e durata della violazione, numero di persone coinvolte, dimensione dell’operatore, violazioni precedenti, grado di cooperazione, misure adottate per attenuare il danno, carattere doloso o colposo. Documentare con cura le proprie scelte è quindi anche uno strumento di difesa.

Gli altri fronti di rischio

  • Protezione dei dati. Chatbot, analisi biometrica e contenuti con persone reali coinvolgono il GDPR, con sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.
  • Pratiche commerciali scorrette. Un chatbot che si presenta come persona o un testimonial sintetico non dichiarato può integrare una pratica ingannevole sanzionabile dall’AGCM.
  • Responsabilità penale. Diffusione di deepfake dannosi (art. 612-quater c.p.), diffamazione, sostituzione di persona, oltre alle aggravanti introdotte dalla legge 132/2025 per i reati commessi con l’IA.
  • Responsabilità civile e contrattuale. Danni a clienti e terzi, inadempimenti verso committenti, contestazioni sul diritto all’immagine e alla voce.
  • Reputazione. Un contenuto sintetico scoperto e non dichiarato danneggia la fiducia più di qualsiasi sanzione, soprattutto per un’istituzione pubblica o un ente culturale.

Piano d’azione in dieci passi

L’ordine conta: ogni passo usa il risultato del precedente. Per una PMI o un’associazione con pochi sistemi il percorso richiede qualche settimana; per un gruppo o un ente complesso conviene procedere per ondate, partendo dai sistemi esposti al pubblico.

  1. Nominate un responsabile e un gruppo di lavoro. Serve una persona che risponda del tema e un gruppo trasversale: legale e compliance, IT e sicurezza, DPO, comunicazione e marketing, risorse umane, acquisti. Nelle PA coinvolgete il responsabile per la transizione digitale e l’ufficio stampa.
  2. Fate l’inventario dei sistemi e degli usi. Elencate tutto ciò che usa l’IA: sviluppi interni, piattaforme SaaS con funzioni IA integrate, strumenti adottati spontaneamente dai dipendenti, agenzie esterne che producono contenuti per voi. Per ciascun sistema: finalità, canali, pubblico, fornitore, data di messa in servizio.
  3. Qualificate il vostro ruolo per ciascun sistema. Fornitore, deployer o entrambi. Scrivete le ragioni della qualificazione: in caso di controllo è la prima domanda che vi verrà fatta.
  4. Mappate ogni sistema sui quattro obblighi. Usate la tabella di autovalutazione come prima selezione. Nello stesso passaggio verificate che nessun uso ricada nell’articolo 5 e segnalate quelli potenzialmente ad alto rischio, per programmarne l’adeguamento entro dicembre 2027.
  5. Progettate le informative per le persone. Testi, posizione, momento, durata, lingue, versione accessibile, per ogni canale: chat, voce, email, app, cartelli fisici. Fatele validare da legale e comunicazione insieme, poi testatele con utenti reali.
  6. Implementate la marcatura tecnica, se siete fornitori. Scegliete almeno due tecniche complementari, testatene la resistenza a compressione, ritaglio, conversione e ricaricamento, predisponete il rilevatore e aggiornate i termini d’uso. Scadenza: già in vigore per i sistemi nuovi, 2 dicembre 2026 per quelli preesistenti.
  7. Adottate una politica di etichettatura dei contenuti, se siete deployer. Regole scritte su quando un contenuto è un deepfake, quali testi sono di interesse pubblico, chi può esercitare la revisione editoriale, come si documenta, quali etichette e icone si usano per ciascun formato.
  8. Aggiornate i contratti. Con i fornitori di tecnologia, per ottenere garanzie su avvisi e marcatura; con agenzie e creativi, per stabilire chi etichetta e chi approva; con i clienti, se siete voi a fornire sistemi.
  9. Formate le persone e rendete operative le procedure. Moduli brevi e mirati per chi pubblica contenuti, gestisce chatbot o acquista tecnologia, in coerenza con l’art. 4 dell’AI Act e con gli obblighi formativi previsti in Italia. Prevedete un canale per segnalare contenuti non etichettati e correggerli rapidamente.
  10. Documentate, monitorate, rivedete. Tenete un registro con inventario, qualificazioni, schermate degli avvisi, esempi di etichette, verbali di revisione editoriale, contratti. Programmate una revisione almeno semestrale e ogni volta che cambiano sistemi, Linee guida o norme italiane.

Checklist di conformità

Stampate o copiate questa lista e spuntate le voci man mano che le completate.

Governance

  • ☐ È stato nominato un responsabile interno per l’AI Act, con un gruppo di lavoro trasversale.
  • ☐ Esiste un inventario aggiornato di tutti i sistemi di IA sviluppati, acquistati o usati, inclusi gli strumenti adottati dai dipendenti.
  • ☐ Per ogni sistema è documentato il ruolo (fornitore, deployer, entrambi) con le relative motivazioni.
  • ☐ È stato verificato che nessun uso ricada tra le pratiche vietate dall’articolo 5, compresi i divieti in vigore dal 2 dicembre 2026.

Interazione con l’IA (par. 1)

  • ☐ Ogni chatbot, voicebot, avatar e agente dichiara la propria natura artificiale al primo contatto, su tutti i canali e in tutte le lingue.
  • ☐ Gli agenti che scrivono o telefonano all’esterno indicano anche per conto di chi agiscono.
  • ☐ Nei contesti sensibili o con utenti vulnerabili sono previsti richiami periodici.
  • ☐ L’uso dell’eccezione “interazione evidente” è motivato per iscritto con riferimento al pubblico reale.

Marcatura (par. 2), per i fornitori

  • ☐ Gli output sono marcati con almeno due tecniche leggibili dalle macchine, o con una sola nei casi ammessi dal Codice.
  • ☐ La robustezza della marcatura è stata testata lungo i percorsi reali dei contenuti.
  • ☐ È disponibile un meccanismo di rilevazione e i termini d’uso vietano la rimozione dei metadati.
  • ☐ Per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 l’adeguamento è pianificato entro il 2 dicembre 2026.

Biometria ed emozioni (par. 3)

  • ☐ Le persone esposte ricevono l’informazione al più tardi alla prima esposizione, con cartelli, avvisi o icone.
  • ☐ Esistono base giuridica GDPR, valutazione d’impatto e, per i lavoratori, le garanzie dello Statuto dei lavoratori.

Deepfake e testi (par. 4)

  • ☐ È stata adottata una politica scritta di etichettatura per immagini, video, audio e testi.
  • ☐ Le etichette sono visibili senza interazione, incorporate nel contenuto e adatte a ogni formato.
  • ☐ La revisione editoriale dei testi di interesse pubblico è svolta da persone competenti ed è documentata.
  • ☐ I flussi di pubblicazione non eliminano etichette e metadati.

Trasversale

  • ☐ Tutte le informative rispettano i requisiti di accessibilità.
  • ☐ I contratti con fornitori, agenzie e clienti ripartiscono chiaramente gli obblighi dell’articolo 50.
  • ☐ Il personale coinvolto ha ricevuto una formazione mirata.
  • ☐ È attivo un canale per segnalare e correggere contenuti non etichettati.
  • ☐ Esiste un registro delle evidenze e una data fissata per la prossima revisione.

Formule pronte all’uso

Testi di esempio da adattare al vostro tono e contesto. Sostituite le parti tra parentesi quadre. Brevità e chiarezza contano più della completezza: i dettagli possono stare in un secondo livello, raggiungibile con un link.

Apertura di un chatbot (par. 1)

«Ciao, sono [Nome], l’assistente virtuale di [Organizzazione]. Sono un sistema di intelligenza artificiale, non una persona, e posso commettere errori. Se preferisci parlare con un operatore, scrivi “operatore” in qualsiasi momento.»

Dichiara la natura artificiale, per conto di chi opera e offre un’alternativa umana.

Assistente vocale al telefono (par. 1)

«Sta parlando con un assistente vocale automatico di [Organizzazione], basato su intelligenza artificiale. Per parlare con una persona dica “operatore” o prema zero.»

Va pronunciato all’inizio della chiamata, prima di raccogliere dati.

Firma di un agente che scrive all’esterno (par. 1)

«Questo messaggio è stato scritto e inviato da un agente di intelligenza artificiale che opera per conto di [Organizzazione o nome e ruolo della persona]. Per parlare con una persona del nostro team: [recapito].»

Soddisfa le due indicazioni delle Linee guida sugli agenti: natura artificiale e soggetto rappresentato.

Assistente virtuale di un ente pubblico (par. 1)

«Questo servizio usa un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Le risposte hanno valore informativo e non sostituiscono gli atti e le comunicazioni ufficiali di [Ente]. Per assistenza da parte del personale: [contatti e orari].»

Coerente con i principi di conoscibilità e di responsabilità umana dell’art. 14 della legge 132/2025.

Etichetta per immagini o video realistici (par. 4)

«Immagine generata con intelligenza artificiale. / Video modificato con intelligenza artificiale: volto e voce di [persona] sono stati ricreati digitalmente.»

Da sovrapporre al contenuto, meglio se affiancata dall’icona UE corrispondente; ripetere nel testo alternativo.

Nota per opere creative o satiriche (par. 4)

«Quest’opera contiene immagini, voci o scene generate o modificate con intelligenza artificiale.»

Nei titoli di coda, nella descrizione o in una breve nota iniziale, senza interferire con la fruizione.

Avviso sonoro per audio e podcast (par. 4)

«Il contenuto audio che segue è stato generato con intelligenza artificiale.»

In apertura e ripetuto a intervalli per chi inizia l’ascolto a metà.

Testo di interesse pubblico senza revisione editoriale (par. 4)

«Questo testo è stato generato con un sistema di intelligenza artificiale e non è stato sottoposto a revisione editoriale.»

In apertura del testo, non solo nei crediti in fondo alla pagina.

Nota volontaria per testi revisionati (facoltativa)

«Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, verificato e approvato da [redazione o ufficio], che ne è responsabile.»

Non obbligatoria se si applica l’eccezione editoriale, ma rafforza la fiducia del pubblico.

Cartello per analisi delle emozioni o biometria (par. 3)

«In quest’area è attivo un sistema di intelligenza artificiale che analizza [le espressioni del volto / il tono della voce / le caratteristiche fisiche] per stimare [reazioni emotive / fascia d’età]. Titolare del trattamento: [nome]. Informativa completa: [link o codice QR].»

Da collocare prima dell’area ripresa. Verificate prima che l’uso non sia vietato.

Contratti con i fornitori

Gran parte degli obblighi dell’articolo 50 dipende da scelte tecniche che non controllate direttamente. Nei contratti di acquisto, rinnovo o sviluppo di sistemi con funzioni di IA, chiedete almeno quanto segue.

  • Qualificazione dei ruoli: chi è fornitore e chi deployer ai fini dell’AI Act, per ciascun componente del servizio.
  • Avviso di interazione: garanzia che il sistema informi gli utenti come richiede il par. 1, con testi configurabili ma non eliminabili.
  • Marcatura: descrizione delle tecniche usate per il par. 2, formati supportati, conservazione dei metadati nelle esportazioni, eventuale adesione al Codice di buone pratiche.
  • Strumenti di rilevazione e di etichettatura: accesso al rilevatore e funzioni che aiutino a etichettare i contenuti pubblicati.
  • Scadenze: impegno a completare l’adeguamento dei sistemi preesistenti entro il 2 dicembre 2026.
  • Cooperazione: supporto documentale in caso di ispezioni o richieste delle autorità, notifica tempestiva di modifiche rilevanti, incidenti o contestazioni.
  • Dati personali: accordo sul trattamento, luogo di elaborazione, uso dei dati per l’addestramento.
  • Garanzie e manleve: responsabilità per violazioni imputabili al fornitore.
  • Con agenzie e creativi: obbligo di dichiarare l’uso dell’IA nei materiali consegnati, consenso delle persone replicate digitalmente, ripartizione della responsabilità di etichettatura.

Per le pubbliche amministrazioni, queste richieste possono entrare nei capitolati e tra i requisiti tecnici delle procedure di gara.

Errori frequenti e domande

L’Omnibus ha rinviato l’AI Act: abbiamo tempo?

No. Il rinvio riguarda l’alto rischio. L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026; solo la marcatura tecnica dei sistemi già sul mercato ha tempo fino al 2 dicembre 2026.

Basta scriverlo nella privacy policy o nelle condizioni d’uso?

No. Le Linee guida escludono che un’informazione confinata nei termini o nei menu sia sufficiente: deve essere percepibile nel momento dell’interazione o della visione.

Il fornitore del modello mette già la filigrana: siamo a posto?

Non del tutto. La marcatura del fornitore serve alle macchine. Se pubblicate un deepfake o un testo di interesse pubblico non revisionato, dovete comunque etichettarlo in modo visibile per le persone.

Il nostro assistente si chiama “Bot”: non è ovvio che non sia umano?

L’eccezione è interpretata in modo restrittivo e con riferimento al pubblico reale, soprattutto se comprende minori, anziani o persone con disabilità. Un avviso esplicito costa poco e toglie ogni dubbio.

Dobbiamo etichettare tutto ciò che facciamo con l’IA?

No. L’articolo 50 è mirato: un’email di marketing, una scheda prodotto o una bozza interna non richiedono etichette. Etichettare tutto indiscriminatamente svaluta le etichette che contano. Resta libera la scelta di una trasparenza volontaria più ampia.

La revisione editoriale può essere una semplice approvazione finale?

No. Serve una revisione sostanziale da parte di chi ha la competenza, con un responsabile editoriale identificato e una traccia documentale. Una rilettura superficiale o un intervento sostanziale dell’IA dopo il visto fanno cadere l’esenzione.

Siamo un ente pubblico o un’associazione: queste regole valgono anche per noi?

Sì. L’AI Act definisce deployer anche le autorità pubbliche e qualsiasi persona giuridica che usa l’IA in un contesto professionale o istituzionale. Un Comune con un chatbot o un ente che pubblica testi e immagini generati è pienamente destinatario dell’articolo 50.

Usiamo un modello open source: siamo esclusi?

No. L’esclusione per l’open source non vale per gli obblighi dell’articolo 50, né per le pratiche vietate e l’alto rischio.

Con l’informativa possiamo usare il riconoscimento delle emozioni sui dipendenti?

No. Nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione è una pratica vietata, salvo motivi medici o di sicurezza. L’informativa del par. 3 riguarda solo gli usi leciti.

Dobbiamo rietichettare tutto l’archivio?

No. I contenuti generati o pubblicati prima del 2 agosto 2026 non richiedono etichettatura retroattiva. Conviene però intervenire su quelli ancora attivamente diffusi.

Glossario

  • Deployer. Chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità in un contesto professionale o istituzionale. È il termine usato anche nella versione italiana del regolamento.
  • Fornitore. Chi sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.
  • Sistema di IA. Sistema automatizzato con un certo grado di autonomia che, dagli input, deduce come generare output come contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni.
  • Modello GPAI. Modello di IA per finalità generali, addestrato su grandi quantità di dati e capace di svolgere compiti diversi; è il componente su cui si costruiscono molti sistemi.
  • Contenuto sintetico. Audio, immagine, video o testo generato o manipolato da un sistema di IA.
  • Deepfake. Contenuto audio, visivo o video generato o manipolato con l’IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e potrebbe apparire falsamente autentico.
  • Marcatura. Informazione tecnica, leggibile dalle macchine, inserita nell’output per renderlo rilevabile come artificiale (par. 2).
  • Etichettatura. Indicazione percepibile dalle persone che segnala l’origine artificiale di un contenuto (par. 4).
  • Filigrana digitale (watermark). Segnale impercettibile incorporato nel contenuto stesso, progettato per resistere a modifiche.
  • Metadati firmati. Informazioni allegate al file, protette da firma digitale, che ne descrivono origine e modifiche; ne sono un esempio le Content Credentials C2PA.
  • Riconoscimento delle emozioni. Sistema che identifica o deduce emozioni o intenzioni di persone a partire dai loro dati biometrici.
  • Categorizzazione biometrica. Sistema che assegna le persone a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici.
  • Prima esposizione. Il primo momento in cui una persona entra in contatto con il sistema o con il contenuto.
  • Ufficio per l’IA. Struttura della Commissione europea che coordina l’attuazione dell’AI Act e vigila sui modelli GPAI.
  • Autorità di vigilanza del mercato. Autorità nazionale che controlla il rispetto del regolamento; in Italia l’ACN, affiancata dalle autorità di settore.
  • Digital Omnibus sull’IA. Regolamento (UE) 2026/1744 che ha modificato l’AI Act, in vigore dal 27 luglio 2026.

In sintesi

L’articolo 50 dell’AI Act chiede a imprese, enti e pubbliche amministrazioni una cosa semplice da enunciare e impegnativa da realizzare bene: dire con chiarezza quando c’è di mezzo l’intelligenza artificiale. Dal 2 agosto 2026 chatbot e agenti devono dichiararsi, chi usa sistemi biometrici deve informare, deepfake e testi di interesse pubblico vanno etichettati; entro il 2 dicembre 2026 anche i generatori già sul mercato devono marcare i contenuti. Partite dall’inventario, qualificate il ruolo, usate le formule pronte e documentate ogni scelta.

Hai domande su questa guida o vuoi proporre un approfondimento? Contatta CoMeta APS.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo in italiano su EUR-Lex
  • Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull’IA) su EUR-Lex
  • Commissione europea, Linee guida sugli obblighi di trasparenza per fornitori e deployer (20 luglio 2026)
  • Commissione europea, Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA
  • Commissione europea, adesioni al Codice di buone pratiche
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025
  • Camera dei deputati, dossier sull’atto del Governo n. 421 (governance e formazione IA)
  • Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, circolare n. 1/2026

Questa guida riflette le fonti disponibili al 10 settembre 2026. Linee guida, Codice e norme italiane possono essere aggiornati: verificate sempre la versione vigente.

CoMeta APS

CoMeta APS | Via San Vigilio 25, 20142 MILANO C.F: 97947730152 Email: info@associazioneculturalecometa.it

  • Home
  • Eventi
    • Fiere – Expo
    • Open Call
  • Interviste e Talk
    • Personaggi
    • Talk, Panel, Eventi
  • News
  • Gallerie Virtuali
  • Premio CoMeta
    • I Edizione
  • Info Utili
    • F.A.Q
    • Guida all’AI Act e articolo 50
  • Chi Siamo
    • L’Associazione
    • 5X1000
    • Supportaci

© 2024 CoMeta APS . Tutti i diritti riservati